Fari accesi di giorno: deroga per i veicoli storici

Fari accesi di giorno: deroga per i veicoli storici

Le luci accese per viaggiare di giorno? Dal 7 febbraio 2011 saranno obbligatorie sempre e comunque, tanto sulle strade extraurbane quanto in città. La Commissione Europea ha ufficializzato una legge che dovrebbe mettere fine all’anarchia normativa che per anni ha regnato su questa tematica favorendo la proliferazione di normative nazionali l’una diversa dall’altra.

A Bruxelles sono fermamente convinti che le luci diurne siano in grado di migliorare la sicurezza stradale degli automobilisti, riducendo il numero di incidenti. Ecco perché il concetto di obbligatorietà è stato risolto alla radice: le legge prevede che le auto di nuova produzione dal 2011 siano dotate di serie di impianti di segnalazione luminosa diurna e che questi si attivino automaticamente ogni volta che viene acceso il motore. Il compito di tali luci non è quello di illuminare la strada (anche perché di giorno non sarebbe possibile) bensì di segnalare la presenza del veicolo. Si tratta in pratica di un concetto evoluto di luce di posizione, ma indipendente dalla volontà dei guidatore nonché dei fari notturni che dovranno sempre essere azionati manualmente al calar del sole.

La spinosa questione del consumo energetico e delle maggiori emissioni inquinanti derivanti dall’impiego continuativo delle luci, è stata aggirata prevedendo per legge una serie di requisiti di efficienza energetica per questi impianti che di fatto si dovranno avvalere delle tecnologia dei LED.

Il vice-presidente della Commissione, Gunter Verheugen, ha precisato che “Non ci sarà nessun obbligo per le auto d’epoca, ma già ora alcune case automobilistiche hanno introdotto questa tecnologia”.

Per ora in Italia, l’obbligo e’ regolamentato dalle modifiche al codice della strada del 2007, che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.

Questo il testo ufficiale: “Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli é obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.” (legge 1 agosto 2003, n° 214).

NORMATIVA:

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
art.152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna (715).
1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione] (716).
1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro] (717).
2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza] (718).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (719) (720).